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IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NON DI PROPRIA PRODUZIONE

Giunti ormai in vista di fine anno facciamo il punto sul trattamento fiscale delle spese per omaggi. Per la corretta gestione degli omaggi occorre analizzare la disciplina ai fini sia delle imposte dirette sia dell’imposta sul valore aggiunto.

Bisogna innanzitutto fare alcune distinzioni:

  1. cessione di beni non oggetto dell’attività dell’impresa (acquistati) e beni di propria produzione;
  2. cessione di omaggi a clienti/fornitori;
  3. cessione di omaggi a dipendenti/collaboratori;

In tutti i casi va sempre rispettato il principio di inerenza e congruità. Ossia si deve trattare di spese ragionevoli coerenti alle pratiche ed agli usi commerciali del settore in cui l’impresa opera e con l’obiettivo di generare benefici economici con la promozione sul mercato di beni o servizi.

All’atto della consegna dell’omaggio la norma non prevede alcun documento fiscale. E’ comunque assai opportuno emettere bolla di consegna o altro idoneo documento con l’indicazione del destinatario. Ciò ha molteplici fini: vincere la presunzione di cessione onerosa, dare prova del requisito di inerenza, evidenziare il reale destinatario dell’omaggio e, conseguentemente, del corretto trattamento fiscale del costo sostenuto.

Qui ci occuperemo esclusivamente dei beni acquistati per poi essere ceduti quali omaggi giacché questa è la casistica che si presenta più di

frequente.

Il D. L.gs. 175 del 2014 parifica il trattamento fiscale dei beni che costituiscono spese di rappresentanza ai fini Iva a quello previsto ai fini delle imposte dirette, per le quali è ammessa la deducibilità per i beni di valore unitario sino a € 50,00 IVA compresa.

  • beni non oggetto dell’attività dell’impresa ceduti gratuitamente a clienti e fornitori

Trattamento fiscale

  1. sono interamente deducibili (considerate spese di rappresentanza), se il valore del bene oggetto dell’omaggio non è superiore a € 50,00 cd “piccoli omaggi”. Per quanto riguarda l’Iva assolta all’acquisto essa è detraibile. Per la successiva cessione del bene al cliente/fornitore – essendo gratuita – è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).
  2. i beni di costo unitario superiore a € 50,00 rientrano nelle norme che regolano le spese di rappresentanza e, conseguentemente, sono fiscalmente deducibili fermo restando il limite massimo nell’ordine delle percentuali sotto indicate:
    1. all’1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10milioni di euro;
    2. allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
    3. allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.
  3. l’IVA assolta sull’acquisto dei beni di valore superiore a € 50,00 è indetraibile mentre la successiva cessione – essendo gratuita – è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).
  • beni ceduti gratuitamente da lavoratori autonomi (professionisti) a clienti e fornitori

Sono da considerarsi spese di rappresentanza, quindi interamente deducibili, i beni di valore sino a € 50,00 ed entro il limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Anche i beni destinati a omaggi di valore superiore a 50,00 € sono da considerare spese di rappresentanza, quindi detraibili ai fini fiscali fermo restando il limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Per quanto riguarda l’Iva, è detraibile quella assolta per l’acquisto di beni di valore unitario inferiore a € 5,00 e indetraibile per quelli di valore superiore.

Per la cessione di tali beni, essendo gratuita, l’IVA è irrilevante (fuori campo IVA).

  • beni non oggetto dell’attività dell’impresa ceduti gratuitamente a dipendenti e collaboratori

Gli omaggi in denaro a favore dei dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza essendo privi del requisito di sostenimento di finalità promozionali.

Ai fini delle imposte dirette tali valori sono deducibili dal reddito d’impresa in quanto facenti parte dei costi relativi al lavoro dipendente. Come tali devono essere inseriti nel cedolino paga ed assoggettati a contributi e IRPEF. Per i lavoratori nessuna esenzione in quanto redditi di lavoro dipendente, quindi assoggettati a tassazione.

Se si tratta di beni in natura – purché di importo unitario non superiore a € 258,23, essi sono una spesa deducibile per il datore di lavoro ma non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente o del collaboratore.

Se, invece, si tratta di beni in natura di valore unitario superiore a € 258,23, sono sempre deducibili per l’impresa ma assoggettabili a tassazione in capo al lavoratore in quanto considerati fringe benefit.

L’IVA su tali acquisti, non essendo considerate spese di rappresentanza, è indetraibile

  • beni ceduti gratuitamente da lavoratori autonomi (professionisti) a dipendenti e collaboratori

Per i lavoratori autonomi, sia per quanto riguarda omaggi in denaro che sotto forma di beni in natura effettuati nei confronti dei dipendenti/collaboratori, non essendo considerabili spese di rappresentanza, il trattamento fiscale è il medesimo di quello delle imprese e l’IVA è sempre indetraibile.

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