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ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DI ALCUNI ARTICOLI

La Suprema Corte con sentenza n. 37 del 25.2.2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli inerenti norme sul conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato presso le Agenzie fiscali; incarichi più volte prorogati per legge e non conferiti dopo apposita selezione per pubblico concorso.

A seguito di tale pronuncia, sono decaduti dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati nominati in base alle norme dichiarate incostituzionali; ben 767 funzionari nominati dirigenti per legge e non per concorso.

Conseguenza ulteriore di ciò, l’illegittimità di tutti gli avvisi di accertamento che gli stessi, non dirigenti, hanno emesso e firmato nel corso degli anni e, ovviamente, a cascata, anche quelli emessi da funzionari da essi delegati.

In altri termini tutti gli avvisi di accertamento emessi da tali soggetti e da soggetti da essi delegati, risulterebbero come non firmati e, quindi, nulli per difetto di sottoscrizione, o, più in generale, per difetto di provenienza da soggetto abilitato.

L’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, infatti, afferma che “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.”

Ovviamente tale “capo dell’ufficio” deve avere titolo per emettere e firmare quegli atti. In questo caso gli atti sarebbero stati emessi e firmati da funzionari privi della relativa qualifica, ossia, come affermato in seguito dalla CTP di Milano nella sentenza n. 3222, soggetti destinatari di conferimento di incarico dirigenziale senza positivo superamento di idoneo concorso.

Governo e Agenzia delle Entrate, di fronte al prevedibile tsunami che avrebbe sollevato questa sentenza ed al danno che ne sarebbe derivato per le casse dello Stato, allo scopo di evitare una marea infinita di ulteriori ricorsi, hanno tentato di tamponare la falla e di resistere strenuamente cercando in tutti i modi di dissuadere i contribuenti dal presentare ricorsi spinti da tale motivazione affermando che l’atto amministrativo risultava comunque legittimo in quanto l’eventuale vizio di sottoscrizione era comunque superato dalla riferibilità dell’atto all’Ufficio emittente. Strenuo tentativo nel convincere il contribuente del rischio non solo di vedersi emettere sentenza sfavorevole ma, di più, vedersi imputare la lite temeraria e doverne poi pagare le conseguenze. Lo stesso ministro dell’Economia e Finanze Pier Carlo Padoan, nel corso di un question time, sosteneva la posizione dell’Agenzia delle Entrate asserendo che l’intervento della Corte Costituzionale non pregiudicava la funzionalità delle Agenzie e la validità degli atti.

Naturalmente questa non è stata la posizione dei contribuenti e delle loro associazioni che dal canto loro hanno minacciato class action o istanze di autotutela a trecentosessanta gradi.

Nonostante le pur comprensibili arrampicature sui vetri del Governo e dell’Agenzia delle Entrate, resta il fatto che gli atti emessi a firma di soggetti non abilitati alla sottoscrizione sono atti affetti da nullità assoluta, quindi senza possibilità alcuna di essere sanati; nullità per difetto di sottoscrizione in quanto provenienti da un soggetto non legittimato ed abilitato ad emetterlo.

Ora, a conforto di tale posizione e dopo le sentenze di merito della CTP di Milano del 31 marzo/10 aprile n. 3222, della CTP di Frosinone n. 414/02/15 e di Campobasso n. 784/03/15, é arrivata anche l’importante pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Si tratta della sentenza n. 2184/13/15, depositata il 19 maggio 2015, nella quale la CTR Lombardia afferma che gli atti firmati dai dirigenti decaduti dell’Agenzia delle Entrate sono atti illegittimi. E, inoltre, che tale nullità può essere rilevata, in ogni grado e momento della lite anche d’ufficio e anche se il contribuente, pur non avendo incluso tale eccezione nel ricorso introduttivo, in quanto al tempo non esistente la sentenza costituzionale (prima del 17 marzo – data di deposito della sentenza), ha presentato in seguito memorie integrative.

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