PER IL 2016 RIDOTTI I BENEFICI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO. RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DEL 40% PER 24 MESI
La bozza del DDL Stabilità 2016 con l’art. 13 conferma per il 2016 – pur riducendoli – gli sgravi contributivi per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Vengono confermate pure le esclusioni. Come per il 2015 sono esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico nonché quelli relativi a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
L’agevolazione, se approvata la legge di stabilità, dovrebbe consistere in una riduzione del 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (non quelli assicurativi INAIL) per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
In questo caso il limite massimo di esonero che spetterebbe ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni risulterebbe su base annua pari a 3.250 €.
È il caso di precisare che, in aggiunta alle esclusioni sopra citate, lo sgravio non spetterebbe neppure con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato.
Inoltre, l’esonero non spetterebbe neppure a quei datori di lavoro, facenti parte di società controllate o collegate o, anche, facenti capo allo stesso soggetto, in relazione ad assunzione di lavoratori che abbiano già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità.
Va da sé che, se la legge di stabilità verrà approvata così come prospettata, quei datori di lavoro che hanno in organico lavoratori a tempo determinato e intendono fruire al massimo livello dei benefici della decontribuzione debbono trasformare il contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre del corrente anno.
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